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Ammessa la revoca parziale della sentenza di patteggiamento, a seguito dell’assoluzione dei correi in procedimento connesso, anche per capi di imputazione...

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    Redazione Legal Studio BSTC
  • 1 giorno fa
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Ammessa la revoca parziale della sentenza di patteggiamento, a seguito dell’assoluzione dei correi in procedimento connesso, anche per capi di imputazione in relazione ai quali non vi è stato “espresso” contrasto di giudicati, ed anche in presenza di ricorso delle parti civili.

 

La Corte d’Appello di Brescia, con la recente sentenza n. 1763/2024, ha messo in luce il ruolo cruciale del procedimento di revisione nel garantire un riesame – anche solo parziale - delle condanne in presenza di contrasti tra giudicati.

 


Gli avvocati Mauro Carelli e Giuseppina Cimmarusti sono stati incaricati per il procedimento di revisione di una sentenza di patteggiamento – emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Milano, dott. Guido Salvini – con la quale era stata applicata all’Amministratore di alcune società, la pena concordata pari ad anni quattro di reclusione in relazione a diversi reati di bancarotta e violazioni finanziarie.

 

Più nello specifico, con la sentenza di patteggiamento sopra citata, l’Amministratore era stato condannato, tra gli altri, anche per i seguenti reati e capi di imputazione:

 

1.      A.1.) bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 216 comma 1 n. 1) e 223 comma 1 L.F., in relazione a condotte distrattive di partecipazioni cedute ad un prezzo compensato con crediti per operazioni inesistenti (di cui al capo C);

 

2.      C) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 D.Lgs. 74/2000, per aver indicato in alcune dichiarazioni dei redditi fatture per operazioni inesistenti;

 

3.      D) emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000, per aver emesso le fatture per operazioni inesistenti indicate al capo C), in qualità di Amministratore della società emittente.

 

In relazione alla medesima vicenda, i correi dell’Amministratore – imputati in  separato giudizio – sono stati assolti dal Tribunale di Milano, Sezione I Penale, Presidente dott.ssa Cairati, per i capi A.1 e D – con la formula “perché il fatto non sussiste”. Ai correi non era stato contestato anche il capo C) dell’imputazione.

 

Gli avvocati Mauro Carelli e Giuseppina Cimmarusti hanno chiesto la revisione parziale della menzionata sentenza di patteggiamento in considerazione dell’oggettiva incompatibilità della medesima con la sentenza emessa nei confronti dei correi in relazione ai capi A.1 e D.

 

Ma non solo.

 

Nonostante ai correi non fosse stato contestato il capo C) e, quindi, la sentenza di assoluzione nulla ha statuito in merito alla contestazione di cui all’art. 8 D.Lgs. 74/2000, è stata richiesta la revisione della sentenza di patteggiamento anche per il capo C) dell’imputazione, in considerazione del fatto che le fatture contestate ai capi C) e D) sono le medesime, e sono anche oggetto della contestazione di cui al capo A.1).

 

La Corte di Appello di Brescia ha accolto in toto l’istanza di revisione, revocando la sentenza di patteggiamento in relazione alla condanna per le imputazioni di cui ai capi A.1), C) e D) con la formula “perché il fatto non sussiste” e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta di patteggiamento, ha rideterminato la pena per le residue imputazioni.

 

A tale ultimo riguardo, si precisa che la Corte d’Appello, nel corso del procedimento di revisione, ha richiesto alle parti – difensori e Procuratore Generale – di raggiungere un nuovo e specifico accordo  sulla pena da applicare ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. 

 

Un dato significativo della sentenza in esame è l’assoluzione dell’Amministratore anche per il capo C) che non era oggetto di contestazione nel procedimento connesso e separato a carico dei correi.

 

Si rappresenta, infine, che la Corte d’Appello di Brescia, conformandosi all’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2006 (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sent. n. 25083 dell’11/06/2006), ha accolto l’istanza di revisione nonostante l’impugnazione della sentenza assolutoria da parte delle parti civili.

 

La sentenza in commento rappresenta un precedente rilevante in materia di revisione delle condanne. Conferma come la tutela dei diritti degli imputati, anche qualora gli stessi abbiano patteggiato una pena, passa anche attraverso un rigoroso riesame delle sentenze, alla luce di nuove evidenze ovvero, come nel caso di specie, di contrasti di giudicati.

 

Si allegano:

 

 
 
 

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