top of page
Giornali

Assoluzione con formula piena per due imprenditori accusati di aver distratto l’azienda (difesi dagli avvocati Mauro Carelli e Giuseppina Cimmarusti)

Aggiornamento: 9 dic 2024

Due imprenditori erano stati tratti a giudizio – tra l’altro – per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, perché – in ipotesi d’accusa – avrebbero “distratto l’intera azienda” in favore di una società costituita poco prima del fallimento, e “riferibile agli imputati, privando la fallita di tutti i propri elementi attivi, in assenza di un formale atto di cessione, e in assenza di qualsivoglia corrispettivo”.

 

I due imputati sono stati condannati dal Tribunale di Milano, Sezione I Penale, la cui sentenza è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Milano, Sezione II Penale.

 

Gli avvocati Mauro Carelli e Giuseppina Cimmarusti sono intervenuti in sede di ricorso in Cassazione, all’esito del quale, la Suprema Corte, Sezione V Penale, con la sentenza n. 23577/2024, ud. 23/04/2024, dep. 12/06/2024, in accoglimento del ricorso presentato, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando – per nuovo giudizio – ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

 

In particolare, la Corte di Cassazione, ribadendo il consolidato insegnamento di legittimità secondo il quale, “ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili, rimanendo, dunque, escluso che la mera prosecuzione dell'attività sotto altra forma da parte dell'imprenditore, senza che vi sia stato un illecito travaso di tali rapporti da un soggetto giuridico all'altro, assuma rilevanza”, ha affermato:

 

  1. che “l’avviamento commerciale di un’ impresa” non è suscettibile di distrazione se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l'azienda medesima “o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l'avviamento”;

 

  1. che “lo sviamento della clientela”, può costituire oggetto della distrazione, “solo qualora realizzi un atto di ingiustificata disposizione dei rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica, cioè quando abbia ad oggetto la ingiustificata cessione di contratti già stipulati con clienti e dipendenti”, e non può essere desunto dalla “mera assonanza tra la denominazione delle due società” (fallita e di nuova costituzione).

 

Nel caso di specie – ha concluso la Suprema Corte – “in alcun modo viene precisato se siano stati distratti beni strumentali o merci di pertinenza della fallita ovvero qualsivoglia rapporto giuridico rilevante (…) non si comprende, duqnue, in che termini oggetto della distrazione sarebbe stata l'<azienda> condotta dalla società, né, questa può essere stata per l'appunto distratta solo perché i due imputati, un anno prima delle dimissioni del X, avevano avviato una attività commerciale concorrenziale, nella quale quest'ultimo ha riversato le proprie competenze, decidendo di abbandonare la primigenia società in quanto gravata da debiti”.

 

La Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, facendo buon uso dei principi appena richiamati, ha – concordemente quanto incensurabilmente – assolto i due imputati, ritenendo che:

 

  1. perché possa ritenersi presente un “avviamento” distraibile, “devono essere individuati fattori di produzione e una attitudine dell'azienda a produrre reddito che, nel caso in esame, è inesistente”;

 

  1. né è stata provato lo “sviamento della clientela”, non “essendovi prova di contratti in essere con la fallita patrimonialmente rilevanti, attesa la tipologia di attività - secondo quanto indicato dallo stesso curatore nel corso dell'esame dibattimentale - la clientela era privata e occasionale, rivolgendosi all'esercizio in caso di necessità di acquisto o riparazione”, ma  “nessun contratto era in essere, nessun rapporto giuridico suscettibile di valutazione economica”, precisando come “l'apertura di un nuovo esercizio, seppure nella medesima zona e con una parte del nome - privo di registrazione - riprodotta nella nuova denominazione non è sufficiente per ritenere la distrazione contestata.”

 

Si allegano:

 

  1. sentenza n. 23577/2024, Cass. V Pen., ud. 23/04/2024, dep. 12/06/2024;

  2. estratto dell’Ufficio del MassimarioRassegna mensile della giurisprudenza penale della Corte di cassazione” del mese di giugno 2024;

  3. sentenza n. 6009/2024, C. App. Milano, III Pen., ud. 18/11/2024, dep. 21/11/2024.

34 visualizzazioni0 commenti

Post recenti

Mostra tutti

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page